CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista/consumatore: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA/CONSUMATORE – SCHEDA TECNICA L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: – estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; – estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – estremi dell apolizza assicurativa di insolvenza, periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; – modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); – parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di alcuni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Consumatore e Organizzatore, per il tramite della agenzia di viaggio mandataria ove presente.
7. PAGAMENTI All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto: a) il costo del biglietto aereo; b) qualora non fosse previsto il volo, acconto del 30% dell’importo totale fornito nella quotazione. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo. Il saldo dovrà essere versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nella quotazione fornita. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione, ove esistano. L’organizzatore si impegna a non modificare il prezzo del preventivo proposto dal momento della ricezione dell’acconto quale conferma. Il prezzo è composto dai costi dei servizi inseriti in preventivo come accettato.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista/consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse lui ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA/CONSUMATORE Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; – modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, le tasse aeroportuali e i supplementi carburante (tasse YQ e YR). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Di seguito le penali standard, applicate in assenza di casi specifici: fino a 46 giorni lavorativi ante partenza: 30%; da 45 a 26 giorni lavorativi ante partenza: 60%; da 25 a 16 giorni lavorativi ante partenza: 75%; da 15 giorni fino alla data di partenza: 100%. Si escludono dal computo il giorno della partenza e il giorno in cui viene comunicato l’annullamento.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari e alle possibilità fisiche personali di usufruire del viaggio c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione saranno indicate in preventivo.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio di tutti i turisti/consumatori. I cittadini stranieri reperiranno, dopo indicazioni dell’organizzatore, le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Per le norme relatice all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per qualsiasi destinazione. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione ove necessitino obbligatoriamente, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. Le informazioni divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina non sono contenute nei cataloghi/sito/preventivi poichè questi ultimi contengono, ai sensi dell’articolo 38 del Codice del Turismo, informazioni di carattere generale. Qualora alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, secondo i canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, al fine di essere esonerato dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del paese. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (ad esempio: gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati, che potranno formare oggetto di accordi specifichi sulle modalità del viaggio, sempre che, per esplicita conferma dell’organizzatore, ne risulti possibile l’attuazione. Tappeto Volante Viaggi snc non è responsabile per escursioni e servizi acquistati o fruiti dal turista/consumatore in loco e non compresi nel pacchetto turistico stipulato ante partenza, anche qualora accompagnatori e residenti possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni e servizi a titolo di cortesia.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista/consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista/consumatore secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista/consumatore durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario.
19. ASSICURAZIONI Tappeto Volante Viaggi snc di Spadaro Domenico e C. chiede che il turista sottoscriva assicurazione medico/bagagli contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio. In alternativa il turista/consumatore dovrà dichiarare e dimostrare di avere stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi e rinunciare contestualmente all’assicurazione proposta da Tappeto Volante tramite manleva scritta. Inoltre Tappeto Volante Viaggi propone di sottoscrivere assicurazione contro le spese di annullamento e rimpatrio; la sottoscrizione di tali polizze non è obbligatoria. Il turista eserciterà comunque i diritti nascenti dai contratti stipulati esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICAZIONE OPERATIVI. I voli e gli orari delle tratte indicate nell’accettazione della proposta potrebbero subire delle modifiche; il consumatore richiederà all’organizzatore la conferma dei servizi prima della partenza e riceverà informazioni circa l’identità effettiva dei voli e degli orari con modalità previste dall’art. 11 del reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista/consumatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 E SS. MM. II. Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, per la quale Tappeto Volante snc ne è il Titolare, è svolto nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; oggetto del trattamento potrebbero essere anche dati sensibili/categorie particolari di dati personali (ad es. cliente diversamente abile), nel qual caso la base giuridica del loro trattamento sarà l’art. 23 del Codice e l’art. 9.2 del Regolamento. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.): il trattamento avverrà comunque secondo quanto previsto dall’art. 49.1.b del Regolamento, o secondo una delle altre modalità consentite dalla legge vigente. I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili esterni ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio. Per informazioni rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del trattamento), domiciliati presso il Titolare del trattamento, per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997. I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montréal (1999) hanno il seguente regime di responsabilità: non esistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (circa 120.000,00 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo del trasporto passeggeri il vettore è responsabile fino a un danno di massimo 4.150 DSP (circa Eur. 5.000,00). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo della riconsegna dei bagagli il vettore aereo è responsabile per un danno fino a 1.000 DSP (circa 1200,00 Eur). E’ possibile stipulare ante partenza un’assicurazione per un valore superiore. Vettori non appartenenti agli Stati aderenti aderenti alla convenzione di Montréal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. Le responsabilità dell’organizzatore nei confronti del passaggero è comunque disciplinata dal Codice del Consumo e dall’ART. 15 delle Condizioni generali di contratto.
Per qualsiasi informazione sanitaria e consolare aggiornata preghiamo visitare il sito www.viaggiaresicuri.it
Ricordiamo che, per le particolari destinazioni e l’andamento del tour, andrà verificata l’idoneità dei nostri viaggi a persone con mobilità ridotta.
In allegato trovate i moduli informativi standard ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.